“ISTRUZIONI PER L’USO”
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Molte ormai sono le iniziative finalizzate a mutare i nomi delle le piazze e delle strade delle nostre città, ma molti anche i grossolani errori procedurali che, in alcuni casi, hanno esposto i volonterosi e coraggiosi sindaci alle ire ed alle cattiverie dei cattedratici e dei filosofi della mitologia risorgimentale.
Infatti, alcuni sindaci, sottovalutando il problema burocratico e normativo e mali informati sulle loro effettive competenze in materia, sono finiti sotto il tiro incrociato di costoro che facendosi forte di ferree leggi savojarde, hanno difeso con le unghie e con i denti i simboli ed i nomi dei peggiori aguzzini ed assassini della nostra Gente.
Per questi motivi, nostra intenzione è dare indicazioni precise su come procedere per la mutazione della toponomastica, fermo restando la necessaria volontà politica delle amministrazioni comunali interessate.
Cap. Alessandro Romano
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Normativa
Gli ostacoli principali sono rappresentati dall’art. 4 della Legge del 23 giugno 1922, n. 1188, e dal D.M. del 25 settembre 1992 che conferiscono solo al Ministero dell’Interno e, quindi, alle Prefetture, il potere di derogare ad alcuni rigorosi limiti imposti e, quindi, di rilasciare autorizzazione a mutare la denominazione di strade e piazze.
In pratica le Prefetture controllano con parere vincolante che i nomi proposti dalle amministrazioni comunali siano riferiti a soggetti secondo i seguenti criteri:
a) persone decedute da almeno 10 anni (derogabile);
b) personaggi di elevata rilevanza locale o nazionale;
c) persone di comprovata correttezza e moralità;
d) soggetti con nomi non in dialetto, fatta eccezione dove è accertato il bilinguismo;
e) non sono ammessi soprannomi o turpiloqui.
Alle norme abbastanza restrittive sono affiancate alcune circolari interpretative del Ministero dell’Interno dirette ai Prefetti che, tra l’altro ed in particolare raccomandano:
“Ai Sig.ri Prefetti”
“OGGETTO: Intitolazione di scuole, aule scolastiche, vie, piazze, monumenti e lapidi.”
“Spesso i comuni procedono in modo del tutto autonomo a variare i toponimi senza chiedere alcuna approvazione alle SS.LL. come previsto dalla normativa tuttora vigente.Ciò premesso, è opportuno che venga richiamata l’attenzione dei signori sindaci sulla corretta applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari – che rispondono a precise esigenze di ordine pubblico – evitando, inoltre, il ricorso generalizzato e frequente al mutamento dei toponimi esistenti, cui si procederà solo in base ad effettive necessità, da valutare d’intesa con le SS.LL. e questo Ministero, considerati i disagi che tali iniziative possono arrecare ai cittadini per l’aggiornamento dei documenti in loro possesso e l’aggravio di lavoro a carico dei servizi comunali”.
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Procedure
Tracciamo l’iter procedurale in ordine strettamente cronologico finalizzato all’ottenimento di una variazione della toponomastica stradale.
a) Delibera della Giunta comunale con la quale si propone di variare uno o più toponimi recante le motivazioni storiche, culturali e sociali che giustificano tale scelta possibilmente allegando la opportuna documentazione.
Nei casi di nomi risorgimentali da rimuovere, è importante dimostrare ed evidenziare che la mutazione avvenuta precedentemente è stata imposta per motivi politici (possibilmente ricercare la documentazione del tempo: delibere, atti ecc.) e che quel nome non era correlato alla storia locale. Infatti molto più facile è la richiesta di ripristino di una vecchia denominazione (preunitaria).
Fondamentale per superare il rigore della norma, qualora ne esistessero le condizioni, indicare l’esiguità degli abitanti coinvolti dalla mutazione di indirizzo;
b) Invio della deliberazione completa di documentazione alla Prefettura – UTG di appartenenza (coincide con le provincie) Area 2 – Stato Civile e Toponomastica;
c) Solo dopo aver acquisito il parere favorevole della Prefettura si procederà con una ulteriore Delibera di Giunta che, fermo restando la deliberazione precedente ed il parere della Prefettura, decreti la effettiva mutazione indicando le spese per la ricollocazione delle epigrafi, della segnaletica stradale e per la comunicazione alla cittadinanza tramite affissione di manifesti.
d) Qualora, invece, il parere della Prefettura fosse negativo, esso dovrà essere necessariamente accompagnato da una motivazione del diniego.
Se il diniego è per errori formali o procedurali, occorre rimuovere l’ostacolo burocratico e riproporre la mutazione con nuovo atto di Giunta. Qualora, invece, il parere negativo fosse sostanziale, cioè colpisce nel merito il nome scelto perché ritenuto in violazione dei principi fissati dalla norma su citata, occorrerà che il sindaco si attivi politicamente, meglio se con il supporto della popolazione (petizione popolare) affinché l’interpretazione del prefetto (là è il problema) si adegui alle esigenze culturali e politiche della cittadinanza.
Eventuali ricorsi al TAR sia da parte dei propositori che degli oppositori sono sempre e solo riferiti alla parte formale e procedurale. Infatti vengono sistematicamente rigettati se proposti contro la facoltà discrezionale ed interpretativa che è e resta al Prefetto.
Quindi nel caso di parere del Prefetto negativo unico appello ammesso è il ricorso gerarchico al Presidente della Repubblica. E qui le cose si complicano ancora di più.
Questa è la ricetta e che Dio ve la mandi buona!